Al fine di ottenere l'autorizzazione il richiedente deve presentare formale richiesta alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati alla distribuzione dei fanghi di depurazione.
Altri fanghi e residui non tossici e nocivi
I soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione sono coloro che intendono utilizzare fanghi non derivati da depurazione e/o residui non tossici e nocivi in attività agricole proprie o di terzi. A tale riguardo va sottolineato che il soggetto che esercita tali attività può essere sia il produttore stesso del fango e/o del residuo, qualora provveda direttamente allo spandimento, sia un soggetto intermedio fra il produttore del fango e/o del residuo e l'agricoltore, sia l'agricoltore medesimo. È evidente comunque che tale soggetto, in qualità di titolare dell'autorizzazione, è il responsabile del corretto spandimento dei fanghi e/o dei residui non tossici e nocivi, anche dal punto di vista delle responsabilità penali (art. 16 del D. lgs. n. 99/92).
Al fine di ottenere l'autorizzazione il richiedente deve presentare formale richiesta alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati alla distribuzione dei fanghi e/o dei residui non tossici e nocivi.
Quindi per il nostro territorio provinciale la domanda va indirizzata alla Provincia di Vicenza. Alla domanda dev'essere allegata scrupolosamente tutta la documentazione elencata al punto 3), capitolo 2 dell'allegato "direttiva B" alla D.G.r.V. 2241/05; occorre inoltre attenersi al protocollo operativo di cui all'allegato A "Protocollo operativo per la validazione del piano di campionamento dei terreni e dei relativi risultati analitici" alla D.G.r.V. 1407/06 (con finale trasmissione alla Provincia di una copia della formale comunicazione alla ditta medesima, da parte di ARPAV - Servizio osservatorio suolo e bonifiche, dell'avvenuta validazione del piano di campionamento dei terreni e dei relativi risultati analitici).